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Convivenza di fatto

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Disciplina delle Convivenze di fatto - Legge n.76/2016 (Art. 1, commi 36-65)


A chi è rivolto

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Briga Novarese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Per maggiori dettagli consultare il documento "Informativa generale" scaricabile da questa pagina.

Descrizione

Disciplina delle Convivenze di fatto - Legge n.76/2016 (Art. 1, commi 36-65)

Come fare

ISTITUZIONE
Il Modulo, sottoscritto da entrambi, unitamente a copia dei documenti d'identità, può essere presentato in una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica dai dichiaranti all'indirizzo PEC: demografici@pec.comune.briga-novarese.no.it o Email ordinaria: demografici@comune.briga-novarese.no.it del modulo firmato con firma digitale oppure del modulo firmato e scansionato (in questo caso imprescinbilmente accompagnato dalla scansione dei documenti di identità).
  • consegna al Servizio Anagrafe durante gli orari di apertura al pubblico
CESSAZIONE
La convivenza di fatto cessa in caso di:
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti (vedi sezione moduli). Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica
  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla Legge ai comme 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto

Cosa serve

Istanza compilata in ogni sua parte e documenti di identità dei richiedenti.

Cosa si ottiene

Alla conclusione del procedimento, se necessario, sarà possibile richiedere un certificato di convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge 20 maggio 2016 n.76 commi da 36 a 69
Circolare Ministero dell'Interno n.7 del 1 giugno 2016

Ulteriori Informazioni

Le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre discilinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stuipulando o facendo registrare, in forma scritta e autenticata presso un notaio o avvocato, un contratto di convivenza.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'Anagrafe nè il godimento dei diritti previsti dalla legge.

Condizioni di servizio

Requisiti

  • maggiore età
  • convivenza stabile con iscrizione anagrafica nello stesso nucleo familiare
  • legame affettivo stabile
  • impegno di reciproca assistenza sia materiale che morale
  • assenza di vincoli di matrimonio o unione civile (tra i due interessati o con altre persone)
  • assenza di vincoli di parentela o di affinità o di adozione

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/07/2024


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