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Cambio e dichiarazione di residenza

Servizio Attivo
Come trasferire la residenza da altro Comune o dall'estero o come effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Briga Novarese.


A chi è rivolto

A tutti coloro che cambiano abitazione all’interno del Comune, oppure provengono da un altro Comune o dall’estero e vogliono trasferire la residenza nel Comune di Briga Novarese.

Descrizione

Come trasferire la residenza da altro Comune o dall'estero o come effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Briga Novarese.

Come fare

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dall’ Art. 5 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 , convertito in L. 4 aprile 2012 n. 35 .

I cittadini, pertanto, in caso di:
- richiesta di residenza con provenienza da altro comune;
- richiesta di residenza con provenienza dall’estero;
- richiesta di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo); dovranno presentare un’istanza mediante la compilazione dell’apposita modulistica ministeriale.
Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in stampatello leggibile e in tutte le sue parti. Il modulo deve essere sottoscritto, oltre che dal richiedente, da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che chiedono il trasferimento di residenza. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente.

La richiesta, unitamente agli eventuali allegati richiesti (vedi sezione "Cosa serve"), potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico
  • tramite posta elettronica all’indirizzo: demografici@pec.comune.briga-novarese.no.it oppure demografici@comune.briga-novarese.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
    - che venga allegata la richiesta sottoscritta con firma digitale;
    - che vengano allegata la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente.

Cosa serve

Ai sensi dell’ Art. 5 D.L. 28 marzo 2014 n. 47 , in sede di dichiarazione anagrafica l’interessato deve fornire informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione o altro).

cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’Allegato A. I cittadini comunitari provenienti dall’estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’Allegato B.

Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione: l’aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione degli interessati è obbligatorio. Tale procedura è curata dall’Ufficio Anagrafe che provvede ad inviare telematicamente le variazioni all’Ufficio Centrale della Motorizzazione.
Pertanto, è importante in sede di presentazione dell’istanza di trasferimento di residenza indicare per tutti i componenti se questi sono o meno in possesso di patente di guida e intestatari di mezzi, compilando gli appositi campi del modello ministeriale. La motorizzazione civile non invia più alcun talloncino adesivo da applicare sulla patente e sul libretto di circolazione dei veicoli intestati; sarà comunque possibile verificare l'aggiornamento dell'indirizzo tramite il portale dell'automobilista o telefonando al numero verde 800 232 323.

Cosa si ottiene

La variazione della residenza.

Tempi e scadenze


Una volta presentata la dichiarazione secondo le disposizioni previste dalla circolare Ministeriale n. 9 del 27/4/2012:

Registrazione del cambio di abitazione: l'Ufficiale d'anagrafe entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa provvede alla registrazione del cambio di abitazione, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.







Accertamento della sussistenza dei requisiti: a seguito della registrazione del cambiamento di abitazione l'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, la registrazione si intenderà confermata. In caso di mancanza di requisiti previsti per legge l'Ufficiale d'anagrafe informerà l'interessato affinché quest'ultimo provveda a presentare per iscritto le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni l'interessato verrà avvisato del definitivo esito dei controlli svolti nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.





Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

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Argomenti:Pagina aggiornata il 09/05/2024


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